Fondazione Cernusco SMS
Lo Statuto

Abbiamo una mission culturale, diffondere i valori che ci ispirano, e una mission sociale, dare risposte al disagio abitativo

Art. 1 – Costituzione e denominazione

Per iniziativa dei fondatori Associazione “Amici della Cooperazione di Cernusco” e Cooperativa Edificatrice Constantes è costituita la fondazione denominata “Fondazione Cernusco solidarietà mutualità sussidiarietà” più brevemente denominata “Fondazione Cernusco s.m.s.”.

 

Art. 2 – Sede e durata

La Fondazione svolge la propria attività nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Fondazione ha sede legale in Cernusco sul Naviglio, piazza Matteotti 8.

La Fondazione svolgerà la propria attività per una durata illimitata.

 

Art. 3 – Scopo e attività della Fondazione

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuir-e, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve.

La Fondazione si ispira ai principi della Dottrina sociale della Chiesa Cattolica. In particolare, intende promuovere la diffusione dei principi di solidarietà, mutualità e sussidiarietà, sia mediante l’organizzazione di ogni azione utile a tale scopo che con erogazioni, anche liberali, a persone fisiche, associazioni, società ed enti che attuano detti principi.

La Fondazione persegue inoltre fini di solidarietà sociale inerenti il fabbisogno abitativo nel territorio della Regione Lombardia, con prevalenza nel territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio.

La Fondazione si propone di promuovere, progettare, sperimentare e, ove indispensabile, gestire tutte le azioni, ad essa concretamente possibili, per la realizzazione di iniziative abitative destinate a persone in situazione di bisogno abitativo.

Nell’ambito dei principi sopra evidenziati la Fondazione intende contribuire a risolvere il problema abitativo di famiglie e persone, nonché favorire la creazione di contesti abitativi nei quali le persone, grazie anche al loro diretto e responsabile coinvolgimento, possano essere supportate da un’adeguata rete di servizi e sperimentare relazioni positive con gli altri abitanti della comunità.

In relazione a ciò la Fondazione potrà promuovere:

  • qualsiasi iniziativa nel campo dell’edilizia – con particolare riferimento al settore cooperativo, mediante la concessione, anche ai soci fondatori, di contributi, finanziamenti anche a titolo gratuito, garanzie, alla cooperazione in ambito di edilizia abitativa o di vantaggio sociale e/o di interesse diffuso – avendo come criterio fondamentale per le proprie attività la promozione dell’acquisto, della locazione, del comodato, prevalentemente di abitazioni, anche da parte di soggetti e persone che non abbiano mezzi finanziari sufficienti;
  • qualsiasi iniziativa nel settore no profit in genere, comunque connessa con quanto indicato al precedente comma.

La Fondazione può compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, la Fondazione potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

  1. realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle proprie attività;
  2. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
  3. stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
  4. stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
  5. svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
  6. ricevere donazioni di natura immobiliare da destinare a iniziative di Housing Sociale, anche promuovendo servizi di assistenza e di gestione a beneficio dei soggetti donatori;
  7. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  8. favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini similari ai propri o tali da facilitare il raggiungimento degli stessi;
  9. promuovere e/o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi, società o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento, anche indirettamente, degli scopi della Fondazione;
  10. promuovere e organizzare convegni, mostre, cicli di seminari, conferenze ed analoghi incontri, oltre che tutte le iniziative idonee a favorire e promuovere un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione – o comunque ad essi interessati – e il pubblico;
  11. promuovere studi, ricerche e analisi;
  12. promuovere iniziative e fornire servizi assistenziali, culturali e ricreativi al fine di favorire la crescita culturale e l’integrazione sociale delle persone delle comunità in cui opera la Fondazione, con particolare attenzione alle categorie socialmente disagiate, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
  13. svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali.

 

Art. 4 – Patrimonio e fondi di gestione

Art. 4.1 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

  1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
  2. dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  3. dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  4. da contributi o elargizioni con espressa destinazione al patrimonio; dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
  5. dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi e dei fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione che delibera il loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con, benefìcio di inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o, comunque acquisiti devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.

La Fondazione investe il proprio patrimonio secondo criteri di prudente gestione in modo da salvaguardarne il valore nel tempo e trarne un congruo rendimento. La fondazione diversifica il rischio di investimento del patrimonio, avvalendosi anche di soggetti finanziari di dimensione nazionale ed internazionale, rispondendo in ogni caso a criteri di prudenza.

La Fondazione può impiegare il proprio patrimonio ma pur sempre nel limite massimo del 50% di quello di dotazione iniziale, tenuto conto degli eventuali incrementi e decrementi, nelle seguenti attività: (i) investimenti che rappresentino uno strumento per realizzare i propri scopi statutari; (ii) rilascio di garanzie a favore di soggetti aventi finalità e iniziative compatibili con il proprio scopo; (Hi) mantenimento o acquisizione di partecipazioni (anche totalitarie) in società anche cooperative aventi per oggetto esclusivo attività comunque connesse con lo scopo della fondazione.

Tali attività ed investimenti devono essere realizzati in maniera tale da non pregiudicare il valore nel tempo delle risorse investite.

La Fondazione fornisce separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati nei suddetti investimenti e attività.

Art. 4.2 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesi
  2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a
  3. patrimonio;
  4. da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti non espressamente destinati al patrimonio;
  5. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione di cui al fondo di gestione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi; in particolare, le rendite potranno essere erogate direttamente a favore delle persone bisognose di alloggio, indicate all’art. 3) secondo modalità stabilite con regolamento del Consiglio di Amministrazione. I cespiti patrimoniali rappresentati da beni immobili, sempre secondo modalità stabilite con regolamento del Consiglio di Amministrazione, potranno essere messi a disposizione, a titolo gratuito od a titolo oneroso, direttamente a favore delle persone bisognose di alloggio, indicate all’art. 3) oppure a favore di enti, onlus, associazioni o cooperative senza scopo di lucro che ne facciano godere i propri appartenenti.

Le rendite e le risorse della Fondazione potranno essere impegnate anche per le erogazioni di cui all’ultimo comma dell’art. 3), secondo modalità stabilite con regolamento del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 5 – Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

  • il Presidente;
  • il Vice-presidente;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Segretario;
  • il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche elettive hanno la durata di 3 anni e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell’ufficio, purché regolarmente documentate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione 

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) o da 7 (sette) membri.

II primo consiglio d’amministrazione, designato con l’atto costitutivo sarà composto da cinque membri.

Sarà il consiglio d’amministrazione in scadenza a stabilire il numero dei componenti del nuovo organo amministrativo.

I membri del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo per quelli designati in sede di costituzione sono così nominati:

  1. due (in caso di Consiglio composto da cinque membri) o tre (in caso di Consiglio composto da sette membri) nominati dall’Associazione “Amici della Cooperazione di Cernusco”, o, in caso di scioglimento o cessazione della medesima, dalla Cooperativa Edificatrice Constantes;
  2. due (in caso di Consiglio composto da cinque membri) o tre (in caso di Consiglio composto da sette membri) nominati dalla Cooperativa Edificatrice Constantes o, in caso di scioglimento, cessazione, trasformazione in ente non mutualistico, effettiva cessazione dell’attività sociale nel campo dell’edilizia abitativa o estinzione della Cooperativa medesima, dall’Associazione “Amici della Cooperazione di Cernusco”;
  3. uno nominato dal parroco pro-tempore della Parrocchia Santa Maria Assunta in Cernusco sul Naviglio, fatta avvertenza che, qualora il parroco non vi provvedesse, la nomina competerà all’Arcivescovo di Milano.

Qualora la Cooperativa edificatrice Constantes e l’Associazione “Amici della Cooperazione di Cernusco” dovessero essere entrambe sciolte i consiglieri di loro competenza saranno nominati dall’Arcivescovo di Milano.

La Cooperativa edificatrice Constantes o l’Associazione “Amici della Cooperazione di Cernusco” non potranno, in ogni caso, nominare più di tre consiglieri su cinque, oppure cinque consiglieri su sette. In questo caso un consigliere dovrà essere nominato di comune accordo tra l’ente ancora operante ed il parroco della Parrocchia Santa Maria Assunta di Cernusco sul Naviglio.

Il Consiglio dura in carica per massimo tre esercizi ed i consiglieri possono essere riconfermati nella carica per un massimo di quattro mandati consecutivi.

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione, nel rispetto di quanto sopra previsto sub a), b) e c); i nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri alla scadenza naturale del mandato.

Qualora per qualsiasi motivo dovesse venir meno la maggioranza dei Consiglieri in carica, il Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e dovrà essere nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità sopra indicate.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

  • programma anno per anno l’attività sociale;
  • approva entro il mese di aprile sia il bilancio consuntivo che quello preventivo per l’anno successivo;
  • delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
  • delibera gli incrementi del patrimonio;
  • provvede all’assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
  • provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione;
  • approva eventuali regolamenti interni;
  • delibera, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le eventuali modifiche dello Statuto richieste dalle Autorità competenti o da modifiche legislative;
  • delibera, con la presenza ed il voto favorevole di tutti i suoi componenti, eventuali modifiche dello Statuto non richieste dalle Autorità competenti o da modifiche legislative, ma comunque compatibili con lo scopo della Fondazione delineato al precedente articolo 3;
  • delega, nell’ambito dell’ordinaria amministrazione, ad uno o più dei suoi componenti, particolari attribuzioni, determinandone i limiti di competenza;
  • delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 14;
  • esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dal Codice Civile per gli amministratori delle società per azioni.

Non possono inoltre rivestire cariche nell’ambito della Fondazione coloro che siano consiglieri (regionali, provinciali o comunali), componenti di giunta (regionale, provinciale o comunale), amministratori di enti locali territoriali e/o di loro consorzi, amministratori di società partecipate dallo Stato e/o da enti locali, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di tre anni.

 

Art. 7 – Il Presidente

Il Presidente è nominato dal consiglio d’amministrazione, che lo sceglie tra i propri componenti; il primo Presidente in carica è nominato dai Soci Fondatori nell’atto costitutivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio dì Amministrazione.

Il Presidente:

  • convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
  • sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
  • provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi dell’ausilio del Segretario;
  • firma tutti gli atti della fondazione;
  • predispone lo schema di bilancio;
  • adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell’interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all’approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall’avvenuta adozione di detto provvedimento.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio.

Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 8 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l’impedimento del Presidente.

 

Art. 9 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno tre volte l’anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

La convocazione è fatta, almeno cinque giorni utili prima della riunione, mediante posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo, e deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo e dell’ora nonché le materie da trattare; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 48 ore prima dell’ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dai Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Segretario, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

 

Art. 10 – Il Segretario

II Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei suoi componenti.

I suoi compiti e la sua retribuzione verranno determinati dall’organo che lo nomina. In generale, collabora con il Presidente in particolare nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dell’archivio della Fondazione.

 

Art. 11 – Il Collegio dei Revisori

II Collegio dei revisori vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

I componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione.

II Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui:

  • un membro effettivo nominato secondo le modalità indicate al precedente articolo 6 lettera a) del presente Statuto;
  • un membro effettivo nominato secondo le modalità indicate al precedente articolo 6 lettera b) del presente Statuto;
  • un membro effettivo nominato secondo le modalità indicate al precedente articolo 6 lettera c) del presente Statuto;

Il Presidente è nominato dal collegio dei revisori, che lo sceglie tra i propri componenti, il Collegio dura in carica per tre esercizi e scade con l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio; i suoi membri possono essere confermati.

 

Art. 12 – Libri Sociali e Registri Contabili

I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

  • il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
  • il libro giornale della contabilità sociale;
  • il libro dell’inventario;
  • il libro delle adunanze del Collegio dei revisori.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

 

Art. 13 – Esercizio finanziario e Bilancio

L’esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo e quello preventivo per l’anno successivo, avendo cura di attenersi alle regole di un’ordinata contabilità.

 

Art. 14 – Estinzione della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

II patrimonio che residua dopo la conclusione dell’attività di liquidazione sarà devoluto all’Arcidiocesi di Milano, che dovrà destinarlo, a suo esclusivo giudizio, per iniziative e opere attinente allo scopo della Fondazione, da realizzarsi, con prevalenza sul territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio.

 

Art. 15 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nell’atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.

Lo Statuto

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